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DiAntonino Scuderi

Bollette: in arrivo le penali per il recesso anticipato!

Dal 1° gennaio 2024 i fornitori di energia potrebbero imporre penali per recesso anticipato dai contratti di fornitura di luce e gas.



Con la direttiva dell’Arera 250/2023/R/COM si è ammessa la possibilità per gli operatori di inserire il citato “onere di recesso anticipato” in tutti i contratti di energia (1) di durata determinata (solitamente 12 o 24 mesi) e (2) che prevedano un prezzo fisso per l’energia.

Tale onere, che rappresenta un costo extra rispetto al contratto di fornitura di energia, è una penale che il consumatore dovrà pagare ogniqualvolta intenda cambiare operatore prima della naturale scadenza del contratto.

Il costo associato alla chiusura dell’utenza varia a seconda che ci si trovi nel mercato libero o tutelato. Nel contesto del mercato libero, il costo è determinato dal contratto precedentemente stipulato, mentre nel mercato tutelato si applica un contributo fisso di 23 euro. L’entità di questo onere è definita dall’Arera ed è il medesimo per tutti i fornitori nel mercato tutelato.

Ogni fornitore, infatti, deve attenersi alle regole fissate da Arera, secondo cui nel contratto sottoscritto dal cliente deve essere riportato chiaramente l’importo massimo della penale. Solitamente questa voce è riportata nella parte del contratto denominata “modalità e oneri per il recesso”, dove tra l’altro è indicato il termine entro cui il recesso del contratto comporta il pagamento della penale.

Per tali motivi sono insorte anche le associazioni dei consumatori: il Codacons ha annunciato un ricorso al TAR del Lazio contro la delibera dell’Arera definendo illegittimi gli oneri.

Prima di sottoscrivere un contratto di fornitura, quindi, è sempre conveniente assicurarsi se c’è libertà di passare da un operatore a un altro senza alcun limite di tempo: anche questo, infatti, potrebbe rappresentare un fattore che fa preferire un fornitore rispetto a un altro.